ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI CC DEL TAVOLIERE DI PUGLIA
STATUTO
Titolo I: COSTITUZIONE – SEDE – FINALITA’ – DURATA
Art.1
L’Associazione Campeggiatori, denominata: “Camping Club del Tavoliere di Puglia”, con sede presso il domicilio del Presidente in carica, è una libera Associazione, costituita in data 6 giugno 1998, con atto privato registrato, che cura, rappresenta e tutela gli interessi generali del campeggio, in qualsiasi forma attuato dai soci, inteso come attività turistica, sportiva e d’impiego del tempo libero, in funzione dello sviluppo culturale, psicofisico e sociale dei campeggiatori soci.
Ad essa possono aderire tutti coloro che, in qualsiasi forma, praticano il campeggio.
E’ apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. Ha sede legale nella città di Cerignola e può costituire propri uffici in altri centri per realizzare le sue attività ed iniziative. Ha durata indeterminata.
Ha patrimonio proprio e gode di autonomia giuridica e amministrativa.
Art. 2
L’Associazione opera sul piano locale e persegue le seguenti finalità e scopi:
- promuove, sostiene e tutela l’attività campeggistica, in forma individuale e collettiva, dei propri associati, attuando provvidenze a loro favore;
- riunisce chi pratica il campeggio al fine di organizzare tutte le iniziative, pubbliche e private, nel campo sociale, del tempo libero e del turismo, tendenti a rendere concreta la diffusione del campeggio e della vita all’aria aperta;
- opera per ottenere dai Comuni ed Enti Locali, nonché da Enti privati, terreni idonei in proprietà, in concessione, in locazione, per la realizzazione di aree e parchi di campeggio e per la loro gestione;
- collabora, se affiliata, con la Federazione Nazionale e/o Internazionale, per il conseguimento degli scopi statutari, sino a revoca dell’affiliazione;
- collabora con gli Assessori regionali, provinciali e comunali competenti, con gli E.P.T., le Aziende di Soggiorno e le Pro Loco, in conformità alle leggi e alle disposizioni vigenti per una politica di promozione, programmazione e sviluppo del turismo, del tempo libero organizzato e, in particolare, del campeggio, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel contesto anche agrituristico e sportivo;
- promuove, programma organizza e gestisce convegni, seminari, conferenze, ricerche, indagini e corsi di formazione turistica per il settore; in particolare potrà istituire centri turistici e campeggi per i lavoratori, i pensionati e i giovani, centri studio sull’associazionismo, il turismo ed il tempo libero;
- ha finalità Turistico e Culturali giacché collabora con Istituti, Enti e Privati per la valorizzazione del territorio attraverso manifestazioni, mostre, esposizioni per la divulgazione della cultura, il folklore, le tradizioni e l’arte nel contesto del tempo libero e del territorio, sia a livello regionale sia nazionale ed internazionale;
- per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire mobili ed immobili, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative che risultino rispondenti alle sue finalità, destinando all’uopo l’attività dei suoi associati ed il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Art. 3
L’Associazione ha un suo emblema che costituisce anche il distintivo sociale.
Art. 4
L’Associazione, se membro di una Federazione Nazionale e/o Internazionale (e sino a revoca), ne accetta lo Statuto ed i regolamenti in ogni parte e ad ogni effetto e si impegna ad osservarli;
Titolo II: SOCI
Art. 5
Possono diventare soci le persone che praticano il campeggio nelle varie specialità.
Con l’indicazione della specialità, i soci possono diventare anche soci degli Organismi della Federazione di appartenenza.
Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto in assemblea.
Le norme per l’ammissione dei soci, per la cessazione d’appartenenza e per la risoluzione delle controversie interne sono stabilite dal Regolamento dell’Associazione.
Ogni socio può godere, trovandosi fuori del proprio territorio, delle prestazioni normali che le altre associazioni campeggistiche attuano nel loro territorio a favore dei propri soci.
Art. 6
I soci possono essere:
– Ordinari,
– Giovani,
– Familiari,
– Onorari,
– Simpatizzanti.
Sono soci ordinari tutti coloro che, fatta la domanda d’ammissione controfirmata da due soci presentatori che garantiscono l’onorabilità e la correttezza della persona proposta, sono ammessi a farne parte, ne accettano lo Statuto ed i Regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali.
Sono soci giovani coloro che hanno raggiunto la maggiore età. Essi possono partecipare alle attività dell’Associazione e, fatta la domanda d’ammissione controfirmata da due soci presentatori che garantiscono l’onorabilità e la correttezza della persona proposta, sono ammessi a farne parte, ne accettano lo Statuto ed i Regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali. I soci giovani possono anche essere intestatari di tessera Federale ed hanno diritto al voto se maggiorenni. Se minorenni hanno, tuttavia, diritto di rappresentanza nell’Associazione e nella Federazione.
Sono considerati familiari gli appartenenti allo stesso nucleo familiare del socio ordinario e possono ricoprire incarichi sociali in sostituzione del socio ordinario.
Sono soci onorari tutti coloro che siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in considerazione dell’opera prestata nell’interesse dell’Associazione.
I soci simpatizzanti non sono necessariamente iscritti alla Federazione Nazionale, ma possono usufruire degli stessi diritti degli altri soci.
Art. 7
Gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituite potranno essere ammesse come soci annuali sostenitori. La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all’Ente, Associazione e Società ammessa, la quale si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale e da persona espressamente delegata.
Art. 8
Sull’ammissibilità dei soci decide il Consiglio Direttivo, valutati i requisiti ed assunte le debite informazioni. La domanda può essere respinta dal Consiglio, ad insindacabile giudizio dello stesso e senza doverne dare motivazione. Alla presentazione della domanda il socio è tenuto a versare l’importo stabilito per l’iscrizione e, all’accoglimento della domanda, è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota sociale, che sarà restituita, in caso di non accoglienza della richiesta.
Art. 9
La qualità di socio si perde:
- per dimissioni scritte,
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo,
- per morosità (è ammessa la sanatoria entro il termine stabilito dall’art. 3 del Regolamento).
Contro la decisione di radiazione, il socio può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei Probiviri.
Art. 10
Il socio ha il dovere morale di operare sempre in modo da non arrecare disdoro all’Associazione.
Si impegna, pertanto, ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.
Assume l’obbligo di non adire, per tutto quanto ha relazione con la sua attività nell’ambito dell’Associazione, ad altra Autorità all’infuori di quella prevista dal presente Statuto, alla quale esclusivamente deve ricorrere, nei modi e nei termini stabiliti.
Art. 11
I soci dell’Associazione, in quanto tali, sono anche soci della Federazione Italiana o Internazionale a cui l’Associazione è affiliata e hanno diritto alle prestazioni di quest’ultima secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale e sono obbligati all’osservanza del Patto Federale.
Titolo III: ORGANI SOCIALI
Art. 12
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 13
L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, purché siano in regola con il versamento delle quote sociali, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il socio ordinario può essere, previa delega, rappresentato da altro socio ordinario.
Il socio rappresenta il proprio nucleo familiare; può altresì rappresentare un solo altro socio ordinario e il suo nucleo familiare, con delega scritta del socio ordinario delegante.
Ad essa sono anche invitati i soci onorari e simpatizzanti.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso esposto nell’albo sociale e pubblicato nell’eventuale organo di stampa o mediante invito scritto per posta elettronica, ad ogni socio. L’avviso e l’invito devono indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero legale, l’ora ed il luogo della seduta in seconda convocazione; quest’ultima dovrà effettuarsi non prima di due ore da quella fissata per la prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, per la prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto, in proprio o per rappresentanza, mentre, per la seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti L’Assemblea straordinaria si riunisce con le medesime modalità di convocazione della seduta ordinaria. Le deliberazioni devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti almeno il 75% dei presenti aventi diritto al voto
L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa ad apertura dei lavori. Il Presidente dell’Assemblea designa un socio ad esercitare le funzioni di Segretario.
L’assemblea validamente costituita nomina il comitato elettorale preposto alla gestione delle operazioni di voto, compreso lo scrutinio dei voti espressi. Il comitato elettorale sarà composto da tre membri scelti tra i soci partecipanti all’assemblea, purché non siano consiglieri uscenti né candidati alle elezioni.
Art. 14
L’Assemblea elegge con cadenza triennale il Presidente, i Consiglieri, i componenti dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri.
Art. 15
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per:
- esaminare l’andamento dell’attività sociale,
- formulare gli indirizzi programmatici,
- approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo per l’anno successivo, predisposti dal Segretario,
- deliberare su altri argomenti messi all’Ordine del Giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea, purché inerenti al conseguimento degli scopi sociali e nei limiti dello Statuto.
Art. 16
L’Assemblea, in sessione straordinaria, è convocata per deliberare:
- su proposte del Presidente,
- su eventuali problemi inerenti la vita dell’Associazione e il comportamento non consono dei soci,
- sulle modifiche dello Statuto Sociale,
- sulla fusione e trasformazione dell’Associazione,
- sugli argomenti richiesti, per iscritto, da un terzo dei soci aventi diritto a voto,
- sullo scioglimento anticipato dell’Associazione,
- sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di nove membri, compreso il Presidente, e non inferiore a cinque; tale numero viene proposto dal Consiglio Direttivo uscente e/o stabilito dalla stessa Assemblea dei Soci.
L’Assemblea procede a scrutinio segreto all’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Presidente nomina, tra i membri, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento Interno dell’Associazione. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario dell’Associazione.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è l’Organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea medesima.
In particolare il Consiglio Direttivo:
- predispone, adotta e modifica il regolamento interno per la disciplina della vita dell’Associazione e quelli eventualmente richiesti per lo svolgimento dei servizi;
- istituisce particolari commissioni di lavoro e ne nomina i componenti;
- delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’Associazione nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- nomina i delegati a particolari settori di attività che può cooptare per le questioni loro pertinenti con voto consultivo;
- istituisce gruppi di studio, di lavoro, di gestione, con finalità e limiti, e ne nomina i componenti;
- delibera le norme relative all’assunzione, allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente, se presente;
- delibera sui provvedimenti di assunzione e licenziamento del personale stesso;
- formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell’Assemblea dei Soci;
- stabilisce le quote d’iscrizione e quelle associative per l’anno successivo;
- ha la facoltà, avuto il parere favorevole dell’Assemblea dei Soci, di procedere ad acquisti, permute, alienazioni immobiliari e mobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico, gli Istituti di emissione, la Cassa DD.PP., le Banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunzie di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni anche in sede di cessazione e revocazione, di stipulare compromessi e transazioni, di nominare Procuratori e Delegati o Reggenti, di nominare consegnatari di materiale e beni, di nominare uno o più direttori. I compiti, i limiti, le competenze, le mansioni vengono definiti nella relativa delibera;
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, su sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo; la convocazione deve contenere gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, l’ora ed il giorno di convocazione; per la validità della riunione occorre la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto per le seguenti motivazioni:
- dimissioni irrevocabili del Presidente;
- dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- su richiesta del 50% più 1 dei soci aventi diritto al voto, in conseguenza di gravi inadempienze dello stesso C.D.
Art. 21
Il consigliere che non intervenga, nel corso dell’esercizio sociale, a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, é dichiarato decaduto e viene sostituito fino alla scadenza del mandato ordinario dal primo dei non eletti.
Art. 22
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; può compiere tutti gli atti non riservati espressamente ad altri Organi Sociali e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.
Egli è pertanto autorizzato a riscuotere da Pubblica Amministrazione, da banche e da privati somme qualunque ne sia l’ammontare e le cause, rilasciandone quietanza liberatoria; ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive; può nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria. Può anche effettuare compromessi e transazioni.
In assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per particolari mansioni ad un componente del Consiglio Direttivo.
Art. 23
Il Presidente Onorario. É Presidente onorario ogni Presidente uscente che abbia portato a compimento un intero mandato.
Art. 24
Il Segretario dell’Associazione redige i verbali del Consiglio Direttivo, custodisce l’archivio, espleta la corrispondenza, tiene al corrente il registro dei soci, ha la gestione degli affari amministrativi.
Art. 25
Il Tesoriere, se presente (se non presente le mansioni vengono esercitate dal Segretario o dal Presidente), cura le entrate e le spese, compila i bilanci, ha la custodia e la responsabilità della cassa, custodisce la rendicontazione contabile ed esegue i versamenti su mandato del Presidente.
Art. 26
Il Collegio dei Revisori è composto da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci.
Dura in carica come il Consiglio Direttivo e ciascun componente può essere rieletto.
Nel loro seno, i componenti, nominano un Presidente del collegio.
Il Collegio dei Revisori effettua il controllo e la verifica della contabilità generale dell’Associazione.
Le sue funzioni sono regolate dal regolamento interno e, per quanto da questo non previsto, dalle norme del codice civile sui sindaci.
Art. 27
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci.
Dura in carica come il Consiglio Direttivo e ciascun componente può essere rieletto.
Nel loro seno, i componenti, nominano un Presidente del collegio.
Per l’eleggibilità e per il funzionamento del Collegio valgono le norme del regolamento interno.
Il collegio dei Probiviri dirime e decide le controversie fra i soci e quelle fra il Consiglio Direttivo ed i soci, nell’ambito delle attività sociali.
Titolo IV: PATRIMONIO – AMMINISTRAZIONE – BILANCI
Art. 28
Costituiscono il patrimonio i beni mobili ed immobili di cui l’Associazione è proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni e tutti gli altri valori di cui si abbia piena disponibilità.
Art. 29
Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali, i contributi ed i proventi comunque derivanti dall’esercizio delle varie attività sociali costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell’Associazione, in base ai predisposti bilanci preventivi.
Art. 30
I bilanci preventivi e consuntivi sono presentati dal Segretario, al Collegio dei Revisori e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di marzo di ciascun anno.
Il bilancio e gli allegati documenti devono essere custoditi per anni due (due).
Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
Le modalità per il funzionamento degli Organi Sociali ed i rapporti con i soci e fra loro sono indicati nel Regolamento dell’Associazione, approvato dall’Assemblea dei soci. E’ facoltà del Presidente fare in modo che siano rispettate le regole e intervenire ogni qualvolta si creino problemi che possano minare il buon vivere civile.
Art. 32
Il Consiglio Direttivo predispone un Regolamento Interno per la disciplina della vita dell’Associazione e quelli eventualmente richiesti per lo svolgimento dei servizi e provvede alle loro eventuali modifiche.
Il Regolamento Interno, è approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 33
L’Assemblea dei Soci, con la partecipazione di almeno tre quarti (3/4) dei componenti e con deliberazione di tre quarti (3/4) dei presenti, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, provvedendo alla nomina del o dei liquidatori e indicando la destinazione da darsi al patrimonio.
I revisori in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in corso di scioglimento per qualsiasi causa, ad una o più Associazioni con finalità analoghe individuate dall’assemblea.
Art. 34 – SEZIONI
Possono essere istituite sezioni anche su richiesta di Soci. La richiesta di istituzione di sezioni deve essere presentata alla Presidenza in tempo utile prima di celebrare l’Assemblea dei Soci. La costituzione di sezioni dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti dei presenti. Le sezioni funzioneranno secondo le norme dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione.
Art. 35
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle leggi che regolano la materia.
REGOLAMENTO
Art. 1 – SCOPI E COMPITI
L’Associazione Campeggiatori, denominata: “Camping Club del Tavoliere”, con sede presso il domicilio del Presidente in carica, è una libera Associazione, costituita in data 06/06/1998 con atto privato registrato, che:
- promuove, sostiene e tutela l’attività campeggistica, in forma individuale e collettiva, dei propri associati, attuando provvidenze a loro favore;
- riunisce chi pratica il campeggio al fine di organizzare tutte le iniziative, pubbliche e private, nel campo sociale, del tempo libero e del turismo, tendenti a concretizzare la diffusione del campeggio e della vita all’aria aperta;
- opera per ottenere dai Comuni ed Enti Locali, nonché da Enti privati, terreni idonei in proprietà, in concessione, in locazione, per la realizzazione di aree e parchi di campeggio e per la loro gestione;
- collabora, se affiliata, con Federazioni di Campeggiatori Nazionali e/o Internazionali, per il conseguimento degli scopi statutari;
- collabora con gli Assessori regionali, provinciali e comunali competenti, con gli E.P.T., le Aziende di Soggiorno e le Pro Loco, in conformità alle leggi e alle disposizioni vigenti, per una politica di promozione, programmazione e sviluppo del turismo, del tempo libero organizzato e, in particolare, del campeggio, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel contesto anche agricolo e sportivo;
- promuove, programma organizza e gestisce convegni, seminari, conferenze, ricerche, indagini e corsi di formazione turistica per il settore; in particolare potrà istituire centri turistici e campeggi per i lavoratori, i pensionati e i giovani, centri studio sull’associazionismo, il turismo ed il tempo libero;
- ha finalità Turistico-Culturali in quanto collabora con Istituti, Enti e Privati per la valorizzazione del territorio attraverso manifestazioni, mostre, esposizioni per la divulgazione della cultura, il folklore, le tradizioni e l’arte nel contesto del tempo libero e del territorio, sia a livello regionale sia nazionale ed internazionale;
- per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire mobili ed immobili, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative che risultino rispondenti alle sue finalità, destinando all’uopo l’attività dei suoi associati ed il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Art. 2 – SOCI
- Fanno parte dell’Associazione tutti coloro che praticano il campeggio in ogni sua forma, indipendentemente dal mezzo di campeggio utilizzato, purché in regola con le quote sociali.
- I soci dell’Associazione si distinguono in:
- Ordinari (di maggiore età, coniugati o celibi che siano);
- Giovani (di età fra i 14 ed i 28 anni, se non ancora economicamente indipendenti, ma celibi);
- Familiari (facenti parte del nucleo familiare del socio ordinario, con lui stabilmente conviventi);
- Hanno diritto di voto tutti i soci Ordinari, Familiari e Giovani – purché maggiorenni – forniti della tessera sociale, anche tessera giovani, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il socio può essere rappresentato, mediante delega, dal familiare oppure da un socio ordinario.
- L’aspirante socio dell’Associazione, deve produrre domanda su modello appositamente fornitogli dall’Associazione, indicando:
- le sue generalità e la composizione del nucleo familiare;
- la sua residenza anagrafica, il suo recapito telefonico e di posta elettronica.
- L’aspirante socio dovrà fornire assenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/96 del 31/12/96 e successive modificazioni, in quanto gli stessi saranno trascritti sul libro dei soci. L’aspirante socio dovrà comunque essere presentato, con firma garante, da almeno altri due soci ordinari.
- Il nuovo socio, ricevuti i relativi documenti comprovanti l’iscrizione, compreso l’attestato di versamento della quota sociale, acquisisce il diritto di partecipazione alle attività sociali e si fa carico dei doveri conseguenti al suo stato di socio dell’Associazione.
- Le eventuali dimissioni da socio devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione o al Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta.
- L’espulsione del socio dall’Associazione può essere adottata, su proposta del Presidente, dal Collegio dei Probiviri.
- L’espulsione è invece automatica se il socio è moroso, non avendo regolarizzato il rinnovo entro il mese di febbraio di ogni anno.
Art. 3 – QUOTA SOCIALE
- Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutata la situazione economico-finanziaria, delibera di anno in anno l’importo della quota sociale dovuta dai soci. Per godere dei vantaggi derivanti dall’appartenenza all’Associazione, i soci debbono provvedere al versamento della quota sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Art. 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI
- L’Assemblea dei soci è l’organismo fondamentale e di base che esprime la volontà e la presenza dei soci membri. E’ convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno dal Presidente dell’Associazione, ma può essere convocata straordinariamente, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, da:
- almeno un terzo dei soci iscritti alla data stessa di convocazione;
- La data ed il luogo di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e l’Ordine del giorno debbono essere comunicati ai soci almeno 5 giorni prima a mezzo posta elettronica o pubblicazione sul notiziario sociale, oppure mediante affissione nella bacheca interna della sede sociale.
- L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci Ordinari, Familiari e Giovani, forniti di tessera sociale in regola con il versamento della quota annuale, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il socio ordinario può, previa delega, essere rappresentato da un familiare convivente o da altro socio ordinario.
- Il socio può altresì rappresentare un solo altro socio ordinario, con delega scritta del socio ordinario delegante.
- All’assemblea sono anche invitati i soci Onorari.
- L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso esposto nell’albo sociale e pubblicato nell’eventuale organo di stampa o mediante invito per posta elettronica. L’avviso e l’invito devono indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero legale, l’ora ed il luogo della seduta in seconda convocazione; quest’ultima dovrà effettuarsi non prima di due ore da quella fissata per la prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, per la prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto, in proprio o per rappresentanza, mentre, per la seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
- Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
- L’Assemblea straordinaria si riunisce con le medesime modalità di convocazione della seduta ordinaria. Le deliberazioni devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti almeno il 75% dei presenti aventi diritto al voto.
- L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa ad apertura dei lavori. Il Presidente dell’Assemblea designa un socio ad esercitare le funzioni di Segretario.
- L’Assemblea validamente costituita nomina il comitato elettorale preposto alla gestione delle operazioni di voto, compreso lo scrutinio dei voti espressi. Il comitato elettorale sarà composto di tre membri scelti tra i soci partecipanti all’assemblea, purché non siano consiglieri uscenti né candidati alle elezioni.
- L’Assemblea elegge ogni tre anni:
- il Presidente dell’Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- i componenti del Collegio dei Revisori;
- i componenti del Collegio dei Probiviri.
- L’Assemblea ordinaria annuale è convocata entro il mese di aprile, dal Presidente dell’Associazione, che ne fissa la data e l’ora di inizio, il luogo e l’ordine del giorno.
Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- E’ l’organo che attua lo statuto sociale, mette in atto le deliberazioni dell’Assemblea, gestisce l’Associazione per la durata di tre anni, se non decade anzitempo per dimissioni del Presidente o sfiducia dell’Assemblea.
- E’ composto dal Presidente dell’Associazione, eletto dall’Assemblea, e da un numero di Consiglieri non superiore ad otto e non inferiore a quattro. I loro nominativi con l’attribuzione delle deleghe saranno comunicati ai soci attraverso la bacheca ed il notiziario sociale.
- Si riunisce su invito del Presidente dell’Associazione almeno una volta al mese, ma può anche fissare un calendario delle riunioni, da pubblicare.
- Il socio che ricopre una carica sociale, regolarmente accettata, è tenuto ad esplicare gratuitamente l’attività propria di tale suo stato nell’ambito dell’Associazione. Qualora manchi a questo dovere e si assenti ingiustificatamente per tre volte consecutive dalle riunioni cui è tenuto a partecipare, sarà dichiarato decaduto dalla carica sociale predetta.
- In caso di grave trasgressione da parte di un membro del Consiglio Direttivo o di altro socio ricoprente una qualsivoglia altra carica sociale, il Consiglio Direttivo delibera in merito ad eventuali provvedimenti da adottare ivi compresa la radiazione del socio, avverso tale delibera potrà essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri.
- La segreteria del Consiglio Direttivo detiene, conserva ed aggiorna i seguenti documenti:
- il libro dei soci;
- il registro dei verbali dell’Assemblea, redatti dal Segretario di questa;
- il registro dei verbali del Consiglio Direttivo, redatti dallo stesso Segretario;
- il registro dei verbali del Collegio dei Probiviri, redatti da un suo componente;
- il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti, redatti da un suo componente;
- le domande di iscrizione all’Associazione che fungono anche da schedario.
Tutti i verbali delle riunioni dei consessi debbono essere trascritti seduta stante o, al massimo, nel termine perentorio di 7 (sette) giorni.
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo ha facoltà di intervenire il Presidente Onorario (se esiste), senza diritto di voto. Possono anche intervenire per consulenza, su specifico invito, i Presidenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori Contabili ed anche taluni soci, ma non votano.
- Il Segretario dell’Associazione cura le pratiche occorrenti alla gestione dell’Associazione a carattere permanente.
- La convocazione del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori Contabili avviene di solito oralmente a cura dei rispettivi Presidenti, ma può essere fatta anche per posta elettronica entro tre giorni precedenti la riunione.
Art. 7 – ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
- Tutti gli iscritti all’Associazione, da almeno un anno, purché in regola col versamento della quota sociale dell’anno in cui si procede al rinnovo delle cariche sociali, possono porre la propria candidatura alle cariche.
- Le elezioni degli organi sociali rinnovabili avvengono sulla base di candidature presentate ai soci entro il settimo giorno precedente l’Assemblea Ordinaria annuale e si tengono nel corso di questa su scheda approntata dalla Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Direttivo.
- Il voto si può esprimere anche mediante scrutinio segreto, secondo la deliberazione assembleare.
- L’elenco dei soci candidati sarà preventivamente compilato e siglato dalla Commissione Verifica Poteri. Il Comitato Elettorale, nominato durante l’Assemblea dal Presidente, provvederà ad affiggere in sala l’elenco dei soci candidati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle candidature; contemporaneamente sarà approntata la scheda per votare che sarà siglata dai componenti il Comitato Elettorale.
- In caso di voto segreto saranno ritenuti validi i voti espressi mediante apposizione, con penna a sfera nero/blu di un segno di croce sul nominativo che si intende votare, su schede preventivamente autenticate dalla Commissione Elettorale.
- Dopo lo scrutinio, il Presidente dell’Assemblea proclama gli eletti in base ai risultati della votazione, di cui al verbale sottoscritto dai componenti il Comitato Elettorale.
- In caso di parità di voti fra due o più suffragati risulterà eletto il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione; in caso di ulteriore parità sarà tenuto conto della data di nascita con maggiore anzianità.
- Le schede votate saranno distrutte non prima di 30 (trenta) giorni successivi alla votazione. Tale termine slitterà nel tempo secondo le determinazioni del Collegio dei Probiviri se prima della scadenza del 30° giorno sarà proposto reclamo.
- Le elezioni alle cariche interne del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili avverranno durante la prima seduta ufficiale di ciascun consesso, comunque convocata dal più anziano fra gli eletti non più tardi di 15 (quindici) giorni dalla data delle elezioni.
- I soci eletti, che risulteranno assenti al momento della proclamazione dei risultati, saranno informati dal Presidente dell’Associazione.
- Il Presidente dell’Associazione neoeletto nomina fra i suoi collaboratori/Consiglieri il suo vice, il tesoriere/economo ed il segretario, informandone tutti i soci attraverso apposito comunicato.
Art.8 – GESTIONE FINANZIARIA
- Le spese sostenute individualmente da uno o più soci per attività, missioni o compiti affidatigli ufficialmente dal Presidente dell’Associazione, debbono essere registrate sui libri contabili a cura del tesoriere/economo che all’uopo terrà aggiornato un registro cosiddetto di “prima nota”. Per l’uso di autoveicoli privati può essere riconosciuto un rimborso di € 0,18 al km. ai costi attuali, per un massimo di 200 km, per distanze superiori potrà essere riconosciuto il costo di un biglietto ferroviario a/r. E’ possibile una revisione ogni anno da parte del Consiglio Direttivo.
- I rimborsi di cui sopra sono effettuati contro deposito di inequivocabile documentazione o dichiarazione firmata in altri casi. Il tesoriere/economo procede al rimborso entro il tempo utile di 30 giorni, previo visto apposto dal Presidente sui documenti prodotti dal socio interessato.
- L’attivo conseguente ad attività sociali può essere versato sui conti correnti intestati all’Associazione, se presenti.
- Il Consiglio Direttivo può fissare norme particolari per la gestione della contabilità in genere.
- I bilanci consuntivi e preventivi saranno sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori Contabili 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea annuale ordinaria dei soci.
- Il Presidente può effettuare spese e/o acquisti, senza dover interpellare il C.D., fino al limite massimo di €.100,00, con relative ricevute, in occasione di raduni, incontri e/o manifestazioni varie, che perseguano gli scopi statutari;
Art. 9 – REGOLE DEL BUON VIVERE SOCIALE
- Il controllo su questa disciplina spetta, in primis al Presidente, che informa il Consiglio Direttivo il quale, valutate collegialmente le circostanze che danno luogo ad alcuni dei seguenti provvedimenti a carico di quel socio che si sia reso responsabile di atti comunque disdicevoli e contrari al bene sociale ed al vivere civile rivolti anche verso l’esterno, può erogare alcuni dei seguenti provvedimenti:
- la censura;
- la sospensione dall’attività sociale fino ad un anno;
- l’espulsione.
- Sono comportamenti disdicevoli:
– la formazione di gruppi che, indipendentemente, organizzino incontri, riunioni, raduni e ogni altra manifestazione non concordata con il Consiglio Direttivo,
- L’adozione di uno di tali provvedimenti non esime l’interessato dal risarcimento di danni materiali eventualmente arrecati.
- Il Presidente dell’Associazione (o chi per lui) entro 15 (quindici) giorni dalla data di emanazione del provvedimento comunicherà all’interessato mediante raccomandata A.R.
- Entro il termine inderogabile di 60 giorni successivi alla data della raccomandata l’interessato potrà produrre ricorso avverso al provvedimento del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri, che dovrà pronunciarsi in merito entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento del ricorso e comunicare le proprie determinazioni all’interessato con lettera raccomandata A.R.
- Al ricevimento della seconda sospensione, il socio è automaticamente espulso dall’Associazione.
Art. 10 – ATTIVITA’ – VITA SOCIALE
Al fine di rendere più attiva la vita sociale del sodalizio e perseguire così gli scopi che l’Associazione si prefigge, ogni anno il Presidente appronterà un calendario delle manifestazioni sociali (raduni, gare, concorsi, feste, ecc.) e ne programmerà altre man mano nel corso dell’anno, proponendole al Consiglio Direttivo, per l’approvazione.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- Il presente regolamento andrà in vigore subito dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
- Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento potranno essere apportate con delibera del Consiglio Direttivo.